Salvaguardia del raccolto
Ricordiamo che in Italia la salvaguardia del raccolto è un problema particolarmente sentito. La legge nazionale 16 dicembre 1985 – n 752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”, prevede le seguenti disposizioni all’art. 3:
1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. Hanno diritto di riservarsi la raccolta dei tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
[…]
5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
A differenza degli altri Paesi europei, la legge italiana quindi permette la libera raccolta dei tartufi nei boschi e negli incolti. Il tartufo quindi non appartiene al proprietario del terreno, e per riservarsene il diritto di raccolta questi deve chiedere il riconoscimento a tartufaia controllata del bosco o dell’incolto di sua proprietà. Per il riconoscimento a tartufaia controllata, è necessario mettere a dimora un congruo numero di piante tartufigene e apporre apposita segnaletica per avvisare i liberi cercatori. Nel caso delle piantagioni, ovvero di tartufaie “coltivate”, occorre comunque apporre la palinatura. Attualmente, il proprietario della tartufaia si scontra con grandi difficoltà:
- In Italia esiste una lunga tradizione di raccolta libera dei tartufi: il riconoscimento a tartufaia viene considerato dai “tartufai” del posto come l’ingiusta sottrazione di un bene collettivo.
- La segnaletica che indica il divieto di raccolta, rappresenta un dissuasore relativo per cercatori di pochi scrupoli attratti dall’alto prezzo del tartufo; per ridurre il bracconaggio può essere eventualmente opportuno prevedere la recinzione della tartufaia, utile così sia per la protezione dagli animali selvatici sia per prevenire la raccolta indiscriminata.
Per i funghi epigei la legge italiana è differente, ma sostanzialmente il problema permane; la legge infatti riconosce la proprietà del fungo, però, a causa della tradizione di libera ricerca, si impone la tabellazione della proprietà, pur senza necessità di riconoscimenti e pratiche ulteriori.