Salvaguardia del raccolto

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Salvaguardia del raccolto

Ricordiamo che in Italia la salvaguardia del raccolto è un problema particolarmente sentito.  La legge nazionale 16 dicembre 1985 – n 752  “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”, prevede le seguenti disposizioni all’art. 3:


1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

2. Hanno diritto di riservarsi la raccolta dei tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

[…]

5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.


A differenza degli altri Paesi europei, la legge italiana quindi permette la libera raccolta dei tartufi nei boschi e negli incolti. Il tartufo quindi non appartiene al proprietario del terreno, e per riservarsene il diritto di raccolta questi deve chiedere il riconoscimento a tartufaia controllata del bosco o dell’incolto di sua proprietà.  Per il riconoscimento a tartufaia controllata, è necessario mettere a dimora un congruo numero di piante tartufigene e apporre apposita segnaletica per avvisare i liberi cercatori. Nel caso delle piantagioni, ovvero di tartufaie “coltivate”, occorre comunque apporre la palinatura.  Attualmente, il proprietario della tartufaia si scontra con grandi difficoltà:

  1. In Italia esiste una lunga tradizione di  raccolta libera dei tartufi: il riconoscimento a tartufaia viene considerato dai “tartufai” del posto come l’ingiusta sottrazione di un bene collettivo. 
  2. La segnaletica che indica il divieto di raccolta, rappresenta un dissuasore relativo per cercatori di pochi scrupoli attratti dall’alto prezzo del tartufo; per ridurre il bracconaggio può essere eventualmente opportuno prevedere la recinzione della tartufaia, utile così sia per la protezione dagli animali selvatici sia per prevenire la raccolta indiscriminata.

Per i funghi epigei la legge italiana è differente, ma sostanzialmente il problema permane; la legge infatti riconosce la proprietà del fungo, però, a causa della tradizione di libera ricerca, si impone la tabellazione della proprietà, pur senza necessità di riconoscimenti e pratiche ulteriori.

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